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Tutto quello che c'è da sapere su come funziona lo sportello unico delle attività produttive

Data:

17 agosto 2023

Tempo di lettura:

24 min

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Tutto quello che c'è da sapere su come funziona lo sportello unico delle attività produttive

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SUAP

 

PERCHÉ LE ISTANZE AL SUAP DEVONO ESSERE PRESENTATE IN MODALITÀ TELEMATICA?

Perché l’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160 stabilisce che:

[...] Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, [...], al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto. [...]

L’obbligo di presentazione telematica delle istanze è entrato in vigore:

il 29 marzo 2011 per ogni segnalazione o comunicazione riguardante attività produttive;
il 30 settembre 2011 per le domande di autorizzazione riguardanti attività produttive.

COSA DICE IL DPR 160/2010

Quello che segue è un breve commentario delle novità introdotte dal Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160 nella gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

Per l’individuazione delle attività si deve fare riferimento all’elenco presente nella Tabella A, allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.222, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016, che individua per ciascuna di esse il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.

Il SUAP è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale (Art. 2, comma 1)

[Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è] l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle “attività produttive”, cioè delle attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.

Obbligo di presentazione telematica (Art. 2, comma 2)

Il decreto ha inoltre stabilito che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività ed i relativi elaborati tecnici e allegati siano presentati al SUAP esclusivamente in modalità telematica.

Trasmissione telematica tra enti (Art. 2, comma 3)

Anche la trasmissione della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento da parte del SUAP è attuata con modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

Univocità dell’interlocutore (Art. 4, comma 1)

Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le Amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Divieto di gestioni alternative (Art. 4, comma 2)

Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad essi eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

Presentazione SCIA al SUAP (Art. 5, comma 1)

Nei casi in cui le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), la segnalazione è presentata al SUAP.

Comunicazione unica (Art. 5, comma 2)

La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il Registro Imprese, il quale la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.

Trasmissione agli enti (Art. 5, comma 4)

Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti.

Validità temporale della segnalazione (Art. 5, comma 5)

A seguito del rilascio della ricevuta, il richiedente può avviare immediatamente l'intervento o l'attività oggetto della segnalazione.

COSA CAMBIA CON LA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Istanza cartacea
L'istanza e gli allegati erano compilati su moduli di carta.

Allegati cartacei in una o più copie, a seconda della necessità di trasmettere l’istanza ad altri enti.

Il richiedente e gli altri soggetti coinvolti apponevano ai documenti la propria firma autografa.

La documentazione veniva inviata al SUAP per raccomandata o presentata all'ufficio protocollo del Comune.

Il SUAP inoltrava la documentazione agli enti interessati per raccomandata.

Il protocollo del Comune rilasciava ricevuta di ricezione cartacea.

Le comunicazioni erano firmate con firma autografa e spedite al richiedente per raccomandata.

 

Istanza telematica

 

L'istanza e gli allegati sono compilati su moduli digitali.

Allegati digitali, in copia unica.

Il richiedente e gli altri soggetti coinvolti appongono ai documenti la propria firma digitale.

La documentazione viene trasmessa al SUAP via Internet, oppure via Posta Elettronica Certificata.

Il SUAP inoltra la documentazione agli enti interessati via Posta Elettronica Certificata.

Il protocollo del Comune rilascia ricevuta di ricezione digitale.

Le comunicazioni sono firmate digitalmente.


COME ACCEDERE AL SUAP

Il SUAP è raggiungibile attraverso il front office telematico posto a disposizione dalla Camera di Commercio agli indirizzi

http://www.impresainungiorno.gov.it

http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=H307

ove, una volta accreditati, è possibile reperire la modulistica necessaria.

 

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Luogo

Sede comunale

Via Raffaele Ciasca, 8, 85028 Rionero in Vulture PZ

A cura di

Servizio VII SUAP, Commercio, Cultura, Sport e Scuola

Sede comunale

85028 Via Raffaele Ciasca, 8, 85028 Rionero in Vulture PZ

Email: protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it

PEC: protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it

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Ufficio Commercio e Sportello Unico per le Attività Produttive

Sede comunale

85028 Via Raffaele Ciasca, 8, 85028 Rionero in Vulture PZ

Telefono: +39 0972 729 241

PEC: protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it

Email: g.buccino@comune.rioneroinvulture.pz.it

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Ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2024, 08:43

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