Testo completo
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Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18 luglio 2024 è stata approvata la riapertura termini ed integrazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi (art. 17-bis L. 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del D.L. 30 marzo 2023 n.34). - D.C.C. n. 43 del 29 luglio 2023 –
Oggetto del Regolamento
Oggetto del Regolamento sono le entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Ai fini del presente regolamento:
fidati al Concessionario nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- per “Comune” si intende il comune di Rionero in Vulture;
- per “Concessionario” si intende la C. & C. Srl, ente affidatario in concessione della gestione delle entrate tributarie ed extra-tributarie del Comune di Rionero in Vulture.
Oggetto della definizione agevolata
La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’oggetto del regolamento, affidati al Concessionario dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, versando unicamente le somme dovute a titolo di titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora.
Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di oneri di riscossione previsti dall’art. 1, comma 803, lett. a), legge n. 160/2019.
La definizione agevolata prevista dal presente Regolamento può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
Quali sono i debiti definibili
La Definizione agevolata riguarda tutti i carichi affidati al Concessionario nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensioni anche se decaduti per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento;
- già oggetto di precedenti accordi o piani del consumatore, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
Quali sono i debiti non definibili
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata:
- i carichi affidati al Concessionario prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- i carichi relativi a crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
Richiesta prospetto informativo
Il Concessionario, su istanza del debitore da presentarsi entro e non oltre il 14 ottobre 2024 comunica nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, l’ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.
Il Prospetto informativo indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata e contiene l’elenco delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento e di accertamenti esecutivi che possono essere “definiti” e l’importo dovuto aderendo all’agevolazione.
Richiesta di definizione agevolata dei debiti
Ai fini della definizione, il debitore manifesta al Concessionario, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro e non oltre il 31 ottobre 2024 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica messa a disposizione. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento e i debiti per i quali vuole accedere alla definizione agevolata, anche singolarmente inclusi in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
Il contribuente potrà scegliere tra le seguenti modalità di pagamento:
- in un’unica soluzione, entro il 31 dicembre 2024;
- oppure, nel caso di versamento dilazionato si possono richiedere:
- un numero massimo di 18 (diciotto) rate mensili di pari ammontare, salvo le disposizioni previste alla successiva lettera b), con le seguenti scadenze:
- la prima entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento;
- le restanti diciassette rate entro le restanti rate mensili avranno scadenza l’ultimo giorno feriale di ciascun mese successivo.
- Per i debiti ammessi a definizione agevolata che complessivamente assommano ad un valore superiore a € 10.000,00 potrà essere accordata una maggiore dilazione secondo le seguenti fasce:
- superiore a € 10.000,00 e sino a € 15.000,00 sino a 24 rate mensili di pari importo;
- superiore a € 15.000,01 e sino a € 20.000,00 sino a 36 rate mensili di pari importo;
- superiore a € 20.000,01 e sino a € 25.000,00 sino a 48 rate mensili di pari importo;
- superiore a € 25.000,01 e sino a € 30.000,00 sino a 60 rate mensili di pari importo;
- superiore a € 30.000,01 e sino a € 35.000,00 sino a 72 rate mensili di pari importo;
- superiore a € 35.000,01 e sino a € 40.000,00 sino a 84 rate mensili di pari importo;
- superiore a € 40.000,01 e sino a € 45.000,00 sino a 96 rate mensili di pari importo;
- superiore a € 45.000,01 e sino a € 50.000,00 sino a 108 rate mensili di pari importo;
- superiore a € 50.000,01 sino a 120 rate mensili di pari importo.
In entrambi i casi sono esclusi eventuali compensazioni con crediti tributari del debitore.
Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad Euro 100,00 (cento/00).
La comunicazione delle somme dovute e piano dei pagamenti
Il Concessionario entro 20 giorni dalla presentazione della domanda trasmette, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, la “Comunicazione” delle somme dovute contenente le seguenti informazioni:
- l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
- l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata;
- l’importo della rata unica o delle singole rate in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
- la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
- i moduli di pagamento precompilati.
Tipologie di accoglimento
Accoglimento totale della richiesta:
- i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di Definizione agevolata.
- i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e nessun importo risulta dovuto. Pertanto, nella lettera non è indicato alcun importo da pagare a titolo di Definizione agevolata.
Accoglimento parziale della richiesta:
- i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono in parte “definibili” e in parte “non definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di Definizione agevolata e l’importo da pagare riguardante i debiti “non definibili”.
- i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono in parte “definibili” e nessun importo risulta dovuto. Pertanto, nella lettera non è indicato l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata. Sono invece presenti debiti in parte “non definibili” per i quali è indicato l’importo da pagare.
In caso di accoglimento totale o parziale della dichiarazione di adesione, relativamente ai debiti per i quali vi è un importo da pagare a titolo di Definizione agevolata, la Comunicazione contiene il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione di pagamento, scelta al momento dell’adesione (fino ad un massimo di 18 o 120 rate) e i moduli di pagamento precompilati delle rate.
Eventuale diniego o rigetto:
i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata non sono "definibili" e nella lettera è dunque indicato l’importo da pagare con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
Effetti della definizione agevolata
A seguito della presentazione della domanda di adesione, il Concessionario, limitatamente ai debiti rientranti nell’oggetto del Regolamento (debiti "definibili”) della Definizione agevolata:
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- manterrà in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.
Il Regolamento prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'oggetto della Definizione agevolata (debiti "definibili"), siano sospesi:
- i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme inserite nella domanda;
- fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.
Possono aderire alla definizione agevolata anche i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all’oggetto della definizione. In tal caso, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la Definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto.
Rinuncia al contenzioso pendente
Nella dichiarazione, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
Per maggiori informazioni:
C. & C. S.R.L.
Vico I Filippo Turati, 1
85028 Rionero in Vulture (PZ)
Telefono: 0972/470240
Fax: 0972/470149
Mail: rionero@cieccisrl.it
PEC: concessionieconsulenze@pec.it
Sito internet: https://www.cieccisrl.it/
Orario sportello: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:15 alle ore 12:00