Testo completo
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Si comunica che con ordinanza n.44/2023 è stato disposto che la bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali, nei campi e colture cerealicole, può essere effettuata a partire dal 1° agosto 2023, in tutto il territorio comunale.
SI AVVERTE che il processo di bruciatura, dalla accensione e fino allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo, coadiuvato da personale idoneo.
La bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali deve essere effettuata esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 4:00 e totale spegnimento entro le ore 10:00, nonché in condizioni atmosferiche normali ed in giornate prive di vento.
Il proprietario o conduttore dei terreni interessati dalle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l'obbligo di inviare apposita comunicazione al Presidio Carabinieri Forestali competente territorialmente, almeno 5 giorni prima dell'inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l'esatta ubicazione del fondo. Nel caso in cui ciò non avvenga, l'interessato è obbligato a darne tempestiva comunicazione ai Carabinieri Forestali competenti ed in caso di nuova data, l'interessato è tenuto ad inoltrare una ulteriore comunicazione.
Il proprietario o conduttore del fondo nel quale sono presenti stoppie, deve, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta, praticare lungo il perimetro del fondo una apposita “precese”, consistente nella lavorazione di una fascia di terreno larga dai sette ai dieci metri, che non presenti residui o stoppie affioranti. Detta “precese” può essere ridotta a metri cinque nel caso l'estensione della superficie interessata sia inferiore ad un ettaro, ovvero indipendentemente dall'estensione del fondo, e limitatamente alla linea di confine, nel caso di superfici contigue ad altre condotte da soggetti diversi anch'essi obbligati alla realizzazione della “precese”. La larghezza della “precese” deve essere compresa fra dodici e quindici metri, qualunque sia l'estensione del fondo, lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea da legno, nonché da terreni incolti o adiacenti a strade o ferrovie e da centri e nuclei abitati.
L’accensione non deve essere effettuata con inneschi o materiali inquinanti (pneumatici, plastica, ecc).
SI RICORDA che a carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 12 della Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 13 oltre la disciplina penale prevista dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353.
Detti importi vengono raddoppiati nel periodo dichiarato di grave pericolosità di incendi.
Il Sindaco
Mario DI NITTO